Con l’approvazione della legge di stabilità 2017 è stata introdotto in Italia il cosiddetto decreto “Sismabonus”.
Il sistema SIS.MI.C.A.® consente di poter beneficiare del Sismabonus 110% intervenendo solamente dall’esterno del fabbricato, anche senza salti di classe.
L’applicazione di SIS.MI.C.A. ® permette di poter inquadrare il progetto di rinforzo come intervento locale, importante beneficio in ottica di Superbonus.
Per progetti più complessi può essere inquadrato anche nell’ambito di miglioramento o adeguamento sismico.
Inoltre, SIS.MI.C.A.® è anche l’unico sistema di rinforzo dei nodi dall’esterno presente nel prezzario DEI, facilitando e supportando così il lavoro dei progettisti.
Con l’approvazione della legge di stabilità 2017 è stata introdotto in Italia il cosiddetto decreto “Sismabonus”. Il Sismabonus si applica agli edifici esistenti e individua 8 classi sismiche (A+, A, B, C, D, E, F).
I contribuenti che eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici esistenti possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi. La percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire sono diverse a seconda dell’anno in cui la spesa viene effettuata.
L’agevolazione è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires). Dal 2017 gli interventi possono essere realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 spetta una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
La detrazione è più elevata (70 o 80%) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80 o 85%).
Infine, chi compra un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a “rischio sismico 1”, può detrarre dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto (75 o 85%, fino a un massimo di 96.000 euro).
Importante osservare come l’applicazione del sismabonus sia stata introdotta come un’azione volontaria e non obbligatoria da parte del cittadino, da non confondere con l’APE (Attestato di prestazione energetica), documento obbligatorio senza il quale non si può effettuare un passaggio di proprietà dell’immobile.
È prevista la possibilità di cumulare Ecobonus e Sismabonus per interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, nel caso in cui gli interventi siano volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
La misura della detrazione è definita da una percentuale che varia dall’80% (1 passaggio di classe) all’85% (2 passaggi di classe), per le spese sostenute con importo massimo di 136.000€ per unità immobiliare per ciascun anno e va ripartita in 10 quote annuali di pari importo. L’agevolazione fiscale è valida per privati e aziende.